Velardi:”Chiederemo la dichiarazione dello stato di emergenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”(VEDI DELIBERA)

[…A proposito di aggiornamenti, ci sono novità sul fronte del post-nubifragio. Oggi abbiamo avuto una riunione di giunta e abbiamo avviato la pratica per la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza che inoltreremo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservandoci di trasmettere una documentazione aggiuntiva con la valutazione di tutti i danni subiti. Vediamo se ci staranno a sentire…]

delibera_giunta_n_261

Interventi straordinari e di emergenza

In Italia gli eventi calamitosi sono classificati, ai fini dell’attività di protezione civile, in tre diversi tipi, in base ad estensione, intensità e capacità di risposta del sistema di protezione civile: tipo a (direzione degli interventi a livello comunale), tipo b (livello provinciale e regionale) e tipo c (livello nazionale). Per gli eventi “di tipo c” il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio, acquisita l’intesa della Regione interessata.

Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali, oppure per eventi connessi all’attività dell’uomo, che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari. Può essere dichiarato anche in caso di calamità naturali o gravi eventi all’estero. La durata dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni e può essere prorogata di altri 180 giorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La delibera dello stato di emergenza stanzia l’importo per realizzare i primi interventi nell’ambito dell’emergenza. Ulteriori risorse possono essere assegnate, con successiva delibera, a seguito della ricognizione dei fabbisogni realizzata dai Commissari delegati. Nella delibera viene indicata anche l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria che subentra nelle attività per superare definitivamente le criticità causate dall’emergenza.

Agli interventi per affrontare l’emergenza si provvede con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge, ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, se non è diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L’attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo del Dipartimento. L’emanazione richiede l’acquisizione preventiva delle regioni territorialmente interessate.Nella prima ordinanza viene nominato il Commissario delegato, responsabile degli interventi da realizzare per superare la situazione criticità. Allo scadere dello stato di emergenza viene emanata un’ordinanza “di chiusura” che disciplina e regola il subentro dell’amministrazione competente in via ordinaria e individua il soggetto responsabile, d’intesa con la stessa amministrazione.

Pubblichiamo di seguito gli stati di emergenza classificati per rischio e ambito di competenza. Nelle singole pagine delle emergenze viene specificato nel dettaglio quali dati vengono pubblicati.

Protezione civile

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento di Protezione civile