MARCIANISE: DA OGGI E SINO AL 10 OTTOBRE CHIUSURA DEI LOCALI ALLE 2 E VENDITA DI ALCOLICI IN VETRO SINO ALLE 22

ECCO L’ORDINANZA: 

Con effetto dal 30 maggio 2025 e fino al prossimo 10 ottobre 2025 in tutto il territorio comunale:
• ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E
BEVANDE:
• Chiusura alle ore 02.00 per tutti i giorni della settimana, con tolleranza di 30 minuti per i titolari
rispetto agli avventori dell’ultima ora che non abbiano ancora terminato di consumare quanto già
ordinato, per le operazioni di sgombero e di pulizia del locale e delle aree esterne legittimamente
occupate.
• VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE:
• In tutto il territorio comunale è consentita la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa che
itinerante – di bevande alcoliche e superalcoliche in vetro fino alle ore 22:00. Dopo detto orario
e fino all’orario di chiusura come sopra riportato, è consentita la vendita e la somministrazione,
sia in forma fissa che itinerante, di bevande alcoliche e superalcoliche solo in confezioni monouso
non in vetro.
Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto
del presente atto, sono i seguenti:
• Attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
• Circoli privati;
• Attività artigianali;
• Attività di commercio;
• Distributori automatici;
• EMISSIONI SONORE:
• Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme
vigenti, la diffusione della musica deve essere contenuta all’interno dell’esercizio stesso.
Per quanto sopra si richiama l’attenzione di tutti gli operatori esercenti la somministrazione di
alimenti e bevande di voler esercitare la propria attività avendo cura che la stessa non rechi in alcun
modo disturbo al resto dei cittadini, evitando ad esempio che l’eccesso dei rumori (schiamazzi degli
avventori, diffusioni sonore e quant’altro) possano propagarsi all’esterno dei locali e risultare
fastidiosi; si rammenta che l’art. 659 del Codice Penale che considera reato il disturbo alla quiete dei
cittadini, si basa su “criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio
ambientale” piuttosto che riguardare il superamento o meno di determinati valori in termini di
diffusione acustica

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.