Capodrise, pagamento Tari: scadenza, tariffe domestiche e non, agevolazioni per disagio socio-economico, modalità di pagamento

Si informano i cittadini che in questi giorni sono in distribuzione gli avvisi di pagamento del tributo TARI anno 2019. Si precisa che il versamento della prima rata, nel caso vi sia una tardiva consegna dell’avviso di pagamento per cause non dipendenti dal contribuente, può essere effettuato oltre il termine previsto del 16/04/2019, senza il rischio di incorrere in sanzioni o interessi per ritardato pagamento.

L’Ufficio Tributi rimane a disposizione per maggiori informazioni in merito.

Nel caso in cui entro il 30 aprile non sia pervenuto l’avviso di pagamento si invita a contattare l’ufficio per le eventuali verifiche.

 

Quadro generale

Dal 1 gennaio 2014 è stato istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il nuovo prelievo sui tributi denominato TARI che sostituisce il precedente tributo Tares. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/03/2018 il Comune ha modificato il regolamento della IUC, nella parte relativa alla sezione TARI, per adeguarlo all’applicazione del metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999, prevedendo la ripartizione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche nelle loro componenti fisse e variabili e il calcolo delle tariffe attraverso i coefficienti previsti dalla legge.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 25/03/2019 sono state approvate, oltre al piano finanziario, anche le nuove tariffe, in vigore dal 1 gennaio 2019.

Tariffe utenze domestiche 2019

La tariffa delle utenze domestiche è composta da una quota fissa parametrata al numero di componenti del nucleo familiare che va moltiplicata per la superficie dell’immobile, e una quota variabile determinata in relazione al numero di occupanti.

Il numero di occupanti per i contribuenti residenti è quello del nucleo familiare risultante all’anagrafe comunale, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico purché dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare (es. colf, badanti). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il contribuente ha l’obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche, in mancanza si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

Per le civili abitazioni tenute a disposizione, e non locate, da parte di nuclei familiari residenti nel territorio comunale si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di una unità.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio dell’anno di tassazione, le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire dall’anno seguente

Di seguito viene riportato l’elenco delle tariffe per le utenze domestiche per l’anno 2019 e modalità di calcolo (deliberazione del C.C. n. 18 del 25/03/2019).

 

Componenti nucleo

Quota Fissa

€ al mq. Anno

Quota variabile

€/annuo

Famiglie di 1 componente

1,38

90,73

Famiglie di 2 componenti

1,60

163,32

Famiglie di 3 componenti

1,73

208,69

Famiglie di 4 componenti

1,85

235,91

Famiglie di 5 componenti

1,87

263,13

Famiglie di 6 o più componenti

1,80

308,49

Pertinenze

1,02

L’importo totale annuo da versare si ricava moltiplicando la quota fissa, rilevata in corrispondenza al numero dei componenti del proprio nucleo familiare, per i metri quadri dell’abitazione.

Al prodotto così ottenuto va sommato l’importo della corrispondente quota variabile.
Dovrà inoltre essere aggiunta l’addizionale provinciale pari al 5% del tributo dovuto.

Esempio:
nucleo di n. 4 persone in una abitazione di mq. 110

(1,85 x 110) + 235,91 = € 439,41

All’importo così calcolato si aggiunge il tributo provinciale del 5%.

Totale da pagare: € 439,41 + 5% (21,9705) = € 461,38 arr.to 461,00

Tariffe utenze non domestiche 2019

UTENZE NON DOMESTICHE

Quota fissa €. / mq.

Quota variabile €. / mq.

Totali tariffa TARI

€. / mq

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2,63

0,83

3,46

2

Cinematografi e teatri

1,96

0,62

2,58

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

2,93

0,59

3,52

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

3,09

0,98

4,07

5

Stabilimenti balneari

6

Esposizioni, autosaloni

2,38 0,76 3,14

7

Alberghi con ristorante

4,85

1,34

6,19

8

Alberghi senza ristorante

4,51

1,43

5,94

9

Case di cura e riposo

4,56

1,44

6

10

Ospedali

11

Uffici, agenzie, studi professionali

3,97

1,19

5,16

12

Banche ed istituti di credito

3,97

1,04

5,01

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

3,85

1,31

5,16

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

4,6

1,98

6,58

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

4,1

1,2

5,3

16

Banchi di mercato beni durevoli

1,99

0,63

2,62

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

4,97

1,77

6,74

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

3,22

1,37

4,59

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

5,77

1,82

7,59

20

Attività industriali con capannoni di produzione

5,43

1,24

6,67

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

5,43

1,22

6,65

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

17,97

4,49

22,46

23

Mense, birrerie, amburgherie

14,21

8,36

22,57

24

Bar, caffè, pasticceria

12,96

9,71

22,67

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

8,57

2,06

10,63

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

7,52

3,23

10,75

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

13,79

5,84

19,63

28

Ipermercati di generi misti

7,11

2,18

9,29

29

Banchi di mercato generi alimentari

6,90

2,18

9,08

30

Discoteche, night club

10,45

2,52

12,97

L’importo da versare per ciascuna attività si ottiene moltiplicando la quota fissa e la quota variabile per i mq. delle superfici soggette a tassa.

All’importo così calcolato si aggiunge il tributo provinciale del 5%.

 

Agevolazioni Per Disagio Economico E Sociale

In favore dei nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale, rilevate mediante il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così come disciplinato dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, è prevista una riduzione tariffaria, nella quota fissa e variabile, del 25%, per i soli locali destinati ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

La riduzione di cui al comma precedente trova applicazione in presenza di un indicatore ISEE compreso fra zero e 6.000,00 Euro. Tale limite ISEE è elevato a 8.000 Euro in caso di nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità pari al 100%.
Per beneficiare della suddetta agevolazione, l’interessato deve presentare, dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno, apposita richiesta scritta, a cui deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare relative all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

b) eventuale certificato di invalidità pari al 100%, rilasciato da competenti servizi sanitari pubblici;

c) copia di un documento di riconoscimento del richiedente (in caso di invio della domanda a mezzo posta).
4. Ricorrendo i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti, la riduzione tariffaria trova applicazione con riferimento all’intero anno in cui la richiesta è stata presentata e per poterne beneficiare anche per gli anni successivi è necessario riproporre l’istanza di anno in anno.
5. In casi eccezionali, pur in presenza di un ISEE superiore ai limiti previsti nei commi precedenti,
ricorrendo condizioni di gravissimo disagio economico-sociale, in base alla valutazione degli assistenti sociali, su richiesta scritta e motivata del Dirigente dell’Area Sociale, saranno concesse le stesse riduzioni previste nei commi precedenti

 

Scadenze 2019

1 rata scadenza 16 Aprile,

2 rata scadenza 16 Luglio,

3 rata scadenza 16 Settembre,

4 rata scadenza 16 Novembre,

Un’unica soluzione in data 16 giugno 2019.

 

Modalità di pagamento

La riscossione della tari è effettuata direttamente dal Comune mediante l’invio al contribuente degli avvisi di pagamento e i modelli F24. Il pagamento potrà essere effettuato in posta o in banca (Sezione: Enti Locali EL – codice tributo: 3944 – Codice Ente: B667 – Anno 2019).

 

Allegato A: Piano finanziario TARI 2019

Allegato B: Tariffe TARI 2019

 

Regolamento IUC