Marcianise: il commissario Lastella ordina il divieto utilizzare e vendere articoli pirotecnici

 

 

 

 

 

 

 

Ecco l’ordinanza:

 

 

Ordinanza N. 8 del 23/12/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli enti Locali, avente ad oggetto “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”;

considerato il contenuto della Direttiva Europea 2013/29/UE del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

visto il D. Lgs. 29/7/2015 n. 123, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici ai fini del rispetto della sicurezza dell’utilizzatore finale o del consumatore, quello delle emissioni acustiche, della tutela dell’ambiente e dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica;

tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 7 del D.Lgs. 29/7/2015 n. 123 (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici) che prevede che “ i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo “razzo” con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati”

ritenuto necessario di dover tutelare la quiete delle persone, con particolare riferimento alle persone ricoverate presso strutture ospedaliere nonché di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l’accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;

considerato che l’impiego di alcune tipologie di articoli pirotecnici lasciati incombusti sul suolo pubblico, soprattutto petardi di grosso calibro e razzi, hanno in passato determinato il ferimento di persone, in particolare tra i minori di età;

ritenuto di poter provvedere a tutela dell’incolumità pubblica con urgenza in merito;

 

 

ORDINA il divieto di:

  • UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo ad una distanza inferiore a m. 200 da Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo, ricoveri zootecnici per la tutela degli animali d’affezione (canili, etc).
  • UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo in prossimità di: cassonetti di raccolta rifiuti, aree di deposito rifiuti, in presenza di sostanze e depositi di materiale infiammabile, scuole, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti in aree pubbliche.
  • UTILIZZARE articoli pirotecnici, diversamente da quanto prescritto in etichetta, in luoghi pubblici, luoghi privati aperti al pubblico, in luoghi privati laddove possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti.
  • VENDERE gli articoli pirotecnici di categoria europea F4 (IV cat. Italiana) definiti articoli pirotecnici di uso professionale, non vendibili presso esercizi di minuta vendita anche se in possesso di licenza di polizia (DM 16 agosto 2016), e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti del tipo ”petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (COBRA, LUPO 26, BLACK THUNDER, BOMBER 77 E SIMILARI) .

E’ AUTORIZZATO NEI LIMITI DELLA VIGENTE NORMATIVA

per i restanti luoghi e per il periodo dal 31/12/2019 al 1/1/2020, sino alle ore 03.00, sempre nel rispetto delle prescrizioni e delle minime distanze di sicurezza indicate sulle etichette presenti sui manufatti esplodenti, l’uso degli articoli pirotecnici, come meglio di seguito indicato:

  • articoli pirotecnici da divertimento della categoria europea F1 (equiparabile alla V^ Gruppo E italiana), età minima per l’acquisto anni 14 con esibizione di documento identificativo;
  • giocattoli pirotecnici della categoria europea F3, acquistabili presso esercizi di minuta vendita con licenza della Prefettura competente, età minima per l’acquisto 18 anni con esibizione del porto d’armi o del Nulla Osta del Questore e la successiva registrazione sul registro di carico e scarico, ai sensi dell’art. 55 T.U.L.P.S.- Registro giornaliero delle materie esplodenti.

 

SI DA’ AVVISO

che le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite con le sanzioni previste e disciplinate dall’art. 33 del D.Lgs. 29/7/2015, n. 123, fatto salvo ove il fatto assuma diverso rilievo penale.

Nei restanti casi non previsti, le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano altresì:

  1. il sequestro del materiale esplodente, a seconda del carattere della violazione, amministrativo ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/81 e successive modificazioni;
  2. ai sensi dell’art. 10, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in quanto la vendita di articoli professionali a persone che non hanno i titoli per l’acquisto e/o utilizzo, costituisce un abuso dell’esercente autorizzato e un potenziale pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

L’esecuzione della presente Ordinanza è demandata a tutti gli Agenti della Forza Pubblica, Polizia Municipale, Stazione Carabinieri e Commissariato di PS.

E’ disposta la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio e la trasmissione a :

Prefettura di Caserta, Comando Stazione Carabinieri di Marcianise, Commissariato di PS di Marcianise, Comando di Polizia Municipale di Marcianise, Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta.

SI FA’ RACCOMANDAZIONE

  • di procedere all’acquisto degli artifici di cui sopra esclusivamente presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico;
  • di impedire a chiunque di raccogliere eventuali artifici non esplosi abbandonati nei luoghi frequentati;
  • di vigilare sui minori, affinchè gli stessi non facciano uso ovvero detengano prodotti al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo derivante da un utilizzo improprio o inopportuno dei medesimi.

 

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 dalla data di pubblicazione.

Il Commissario Straordinario

Dott. Michele Lastella