MARCIANISE, MOVIDA: CHISURA DEI LOCALI ALL’UNA E ALCOL IN VETRO SINO ALLE 22

ECCO L’ORDINANZA DEL SINDACO:

 

 

ORDINA
Con effetto immediato e fino al prossimo 30 Aprile 2024 in tutto il territorio comunale:
1. ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE:
• Chiusura alle ore 01.00 per tutti i giorni della settimana, con tolleranza di 30 minuti per i
titolari rispetto agli avventori dell’ultima ora che non abbiano ancora terminato di consumare
quanto già ordinato, per le operazioni di sgombero e di pulizia del locale e delle aree esterne
legittimamente occupate.
2. VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE:
• In tutto il territorio comunale è consentita la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa
che itinerante – di bevande alcoliche e superalcoliche in vetro fino alle ore 22:00. Dopo detto
orario e fino all’orario di chiusura come sopra riportato, è consentita la vendita e la
somministrazione – sia in forma fissa che itinerante, di bevande alcoliche e superalcoliche solo in
confezioni monouso non in vetro.
Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto
del presente atto, sono i seguenti:
• Attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
• Circoli privati;
• Attività artigianali;
• Attività di commercio;
• Distributori automatici;
3. EMISSIONI SONORE:
• Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalla
norme vigenti, la diffusione della musica deve essere contenuta all’interno dell’esercizio
stesso.
Per quanto sopra si richiama l’attenzione di tutti gli operatori esercenti la somministrazione di
alimenti e bevande di voler esercitare la propria attività avendo cura che la stessa non rechi in alcun
modo disturbo al resto dei cittadini, evitando ad esempio che l’eccesso dei rumori (schiamazzi degli
avventori, diffusioni sonore e quant’altro) possano propagarsi all’esterno dei locali e risultare
fastidiosi; si rammenta che l’art. 659 del Codice Penale che considera reato il disturbo alla quiete dei
cittadini, si basa su “criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio
ambientale” piuttosto che riguardare il superamento o meno di determinati valori in termini di
diffusione acustica.
Eventuali proroghe vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse
generale e nell’assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.
I titolari dei pubblici esercizi interessati, inoltre, hanno sempre l’obbligo di:
– di controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico
e quello di origine diversa dalla diffusione sonora (se autorizzati), nonché di allontanare
i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale;
– di rimuovere carte, bottiglie, lattine e quant’altro costituisce a rendere indecoroso

nuova ordinanza movida