MARCIANISE: SINO AL 15 OTTOBRE CHIUSURA DEI LOCALI ALL’UNA E VENDITA DEGLI ALCOLICI IN VETRO SINO ALLE 22

Bicchieri vuoti fotografati questa notte 10 aprile 2010 a Trastevere a Roma. Scende in campo da questo weekend, per tutti i fine settimana fino alla fine dell’estate, la task-force della Polizia municipale, in azione nei luoghi della movida romana. Delle 70 pattuglie che presidiano di notte la capitale, circa 50 con 150 agenti controllano i luoghi più frequentati dai giovani il fine settimana. In tutto sono impiegati 210 uomini. Lampeggianti accesi e presenza costante degli agenti fanno da deterrente per le strade popolate dai ragazzi che entrano ed escono dai locali o si fermano a chiacchierare sorseggiando una birra sui marciapiedi. Il via alla task-force è cominciato con il sopralluogo del comandante del corpo dei vigili urbani, Angelo Giuliani, del delegato del sindaco alla Sicurezza, Giorgio Ciardi e del delegato al Centro storico, Dino Gasperini. ANSA / CLAUDIO PERI / CRI

ECCO L’ORDINANZA DEL SINDACO :” ORDINA Con effetto dal 10 maggio 2025 e fino al prossimo 10 ottobre 2025 in tutto il territorio comunale: • ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE: • Chiusura alle ore 01.00 per tutti i giorni della settimana, con tolleranza di 30 minuti per i titolari rispetto agli avventori dell’ultima ora che non abbiano ancora terminato di consumare quanto già ordinato, per le operazioni di sgombero e di pulizia del locale e delle aree esterne legittimamente occupate. • VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE: • In tutto il territorio comunale è consentita la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa che itinerante – di bevande alcoliche e superalcoliche in vetro fino alle ore 22:00. Dopo detto orario e fino all’orario di chiusura come sopra riportato, è consentita la vendita e la somministrazione, sia in forma fissa che itinerante, di bevande alcoliche e superalcoliche solo in confezioni monouso non in vetro. Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti: • Attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea; • Circoli privati; • Attività artigianali; • Attività di commercio; • Distributori automatici; • EMISSIONI SONORE: • Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti, la diffusione della musica deve essere contenuta all’interno dell’esercizio stesso. Per quanto sopra si richiama l’attenzione di tutti gli operatori esercenti la somministrazione di alimenti e bevande di voler esercitare la propria attività avendo cura che la stessa non rechi in alcun modo disturbo al resto dei cittadini, evitando ad esempio che l’eccesso dei rumori (schiamazzi degli avventori, diffusioni sonore e quant’altro) possano propagarsi all’esterno dei locali e risultare fastidiosi; si rammenta che l’art. 659 del Codice Penale che considera reato il disturbo alla quiete dei cittadini, si basa su “criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socio ambientale” piuttosto che riguardare il superamento o meno di determinati valori in termini di diffusione acustica.”.

 

 

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