Mercoledì prossimo arriva in consiglio comunale l’incompatibilità di Moretta, cosa può fare evitare la decadenza?

Marcianise-Moretta  ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa d’incompatibilità. Nel caso di proposizione di un ricorso volto all’ accertamento di tale causa di incompatibilità, il termine di dieci giorni sopra indicato decorrerà dalla data di notificazione del ricorso. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del menzionato termine, il Consiglio delibera in maniera definitiva e ove ritenga sussistere la causa d’incompatibilità, invita Moretta a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l’opzione per la carica da conservare. Se nel successivo termine di dieci giorni da detta delibera,  Moretta  non provveda alla rimozione della causa di incompatibilità, il Consiglio lo dichiara decaduto. Qui di seguito i due  articoli del  TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevedono rispettivamente l’  incompatibilità e la contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

 

 

Articolo 63

Incompatibilità.

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso.

 

Articolo 69

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

  1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta.
  2. L’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
  3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
  4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
  5. Qualora l’amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
  6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
  7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore