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Art. 110
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.
Così recita il primo comma dell’art. 110 TULPS ed è molto chiaro su quale Autorità predisponga la Tabella Giochi Proibiti (Questore della Provincia di competenza) e su chi la vidimi (Sindaco o suo delegato). Val la pena ricordare che in presenza di congegni elettronici e meccanici (giochi pubblici) se ad un controllo manca la Tabella o seppur rilasciata non venga esposta, si va incontro ad una violazione penale punita dall’art. 17 dello stesso Regio Decreto TULPS.
Art. 17
Salvo quanto previsto dall’art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206,00.
Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall’art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.