Commercianti e artigiani a lavoro per il calendario delle festività, il listino prezzi, la tabella per i giochi leciti e vietati

Marcianise-Giovedì 2 febbraio, dalle ore 20.30 in poi, si svolgerà una riunione presso la nostra sede di Via Duomo 48 a Marcianise tra tutti i commercianti e gli artigiani. Lo scopo dell’incontro è l’istituzione di un gruppo di lavoro per portare avanti varie iniziative per lo sviluppo del commercio e di tutte le attività produttive. All’incontro saranno stabilite le date per gli incontri tra barbieri e tra parrucchieri per redigere il nuovo calendario delle festività e delle chiusure programmate ed, eventualmente, un nuovo listino prezzi. Nella riunione sarà decisa anche la data d’incontro per i pubblici esercizi, finalizzata anch’essa alla stesura di un listino prezzi aggiornato. Inoltre, sarà redatta una tabella per i giochi leciti e i giochi vietati.

comunicato Arcom

1 commento su “Commercianti e artigiani a lavoro per il calendario delle festività, il listino prezzi, la tabella per i giochi leciti e vietati”

  1. Art. 110

     

    1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

    Così recita il primo comma dell’art. 110 TULPS ed è molto chiaro su quale Autorità predisponga la Tabella Giochi Proibiti (Questore della Provincia di competenza) e su chi la vidimi (Sindaco o suo delegato). Val la pena ricordare che in presenza di congegni elettronici e meccanici (giochi pubblici) se ad un controllo manca la Tabella o seppur rilasciata non venga esposta, si va incontro ad una violazione penale punita dall’art. 17 dello stesso Regio Decreto TULPS.

     

    Art. 17

     

    Salvo quanto previsto dall’art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206,00.

    Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall’art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

I commenti sono chiusi.