Oggi cerchiamo di fare chiarezza in maniera esaustiva e definitiva su un’affermazione fatta circolare sui social subito dopo le ultime scosse nel Cento Italia, che più meno recita così:”Il governo che controlla l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, corregge al ribasso la magnitudo dei terremoti perché una legge del governo Monti fissa a 6,1 la soglia oltre la quale lo Stato è tenuto a sostenere il risarcimento danni”. Procediamo per ordine : ll Governo, presieduto da Mario Monti, con il decreto Legge 15/5/2012 n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio scorso, all’articolo 2 stabilì che:
Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamita’ naturali
- Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamita’ naturali sui fabbricati,a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamita’ naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamita’ naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprieta’ di privati. Per favorire altresi’ la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamita’ naturali, i premi relativi all’assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamita’ naturali, ovvero relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi di danni diretti da calamita’ naturali ai fabbricati di proprieta’ di privati a qualunque uso destinati, sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 2.
- Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze,sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalita’ e termini per l’attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri:
- a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamita’ naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
- b) esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
- c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell’invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all’imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilita’, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell’assicurato;
- d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
- Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall’introduzione del regime assicurativo di cui al comma 1, in particolare:
- a) mappatura del territorio per grado di rischio;
- b) stima della platea dei soggetti interessati;
- c) dati percentuali sull’entita’ dei contributi pubblici finora
concessi in caso di stato di emergenza;
- d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.
Cinque giorni dopo il varo di questo decreto, il 20 maggio, ci fu il terremoto in Emilia con magnitudo inferiore a 6.2 e Monti firmò un decreto per garantire la copertura al cento per cento delle spese per la ricostruzione. L’articolo della legge del 15 maggio che parlava di risarcimenti fu comunque soppresso con la legge n.100 del 12 luglio 2012. Infine, a prescindere da tutte queste cose, il risarcimento dei danni dopo un terremoto si basa sugli effetti delle scosse e non sulla loro magnitudo. È la differenza che si studia a scuola tra la scala Richter che misura la magnitudo locale e la scala Mercalli, una di quelle che misurano l’intensità, cioè i danni fatti dal terremoto. L’esempio classico dei sismologi è questo: un terremoto di magnitudo 7 in mezzo al deserto (e quindi in mezzo al nulla) sta al grado 0 della scala Mercalli, che misura i danni.