Davvero il governo ha abbassato la magnitudo del terremoto per non pagare i danni ai cittadini?

terOggi cerchiamo di fare chiarezza in maniera esaustiva e definitiva su un’affermazione fatta circolare sui social subito dopo le ultime  scosse nel Cento Italia, che più meno recita così:”Il governo che controlla l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, corregge al ribasso la magnitudo dei terremoti perché una legge del governo Monti fissa a 6,1 la soglia oltre la quale lo Stato è tenuto a sostenere il risarcimento danni”. Procediamo per ordine : ll Governo, presieduto da Mario Monti,  con il decreto Legge 15/5/2012 n. 59  “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio scorso, all’articolo 2 stabilì che:

Coperture assicurative su base volontaria contro i  rischi  di  danni derivanti da calamita’ naturali

 

  1. Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo per  la copertura dei rischi derivanti da calamita’ naturali sui  fabbricati,a  qualunque  uso  destinati,  ed  al  fine  di  garantire  adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle  esigenze  di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti  da  calamita’  naturali,  possono essere estese ai rischi derivanti da calamita’  naturali  le  polizze assicurative  contro  qualsiasi  tipo  di  danno  a   fabbricati   di proprieta’  di  privati.  Per  favorire  altresi’  la  diffusione  di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamita’ naturali, i premi relativi all’assicurazione per danni, per la  quota  relativa  alle  calamita’  naturali,  ovvero  relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati  a  copertura  dei rischi di danni  diretti  da  calamita’  naturali  ai  fabbricati  di proprieta’ di privati a qualunque uso  destinati,  sono  disciplinati con il regolamento di cui al comma 2.
  2. Con regolamento emanato entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, ai  sensi  dell’articolo  17,comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze,sentiti la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  e  l’Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  (ISVAP),  che   si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalita’ e termini  per l’attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri:
  3. a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamita’ naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati  privati  contro qualsiasi danno;
  4. b) esclusione, anche parziale,  dell’intervento  statale  per  i danni subiti da fabbricati;
  5. c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del  principio dell’invarianza di gettito, tramite  regimi  agevolativi  all’imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilita’, anche  parziale, del  premio  dalla   base   imponibile   ai   fini   IRPEF   e   IRES dell’assicurato;
  6. d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
  7. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione  civile  provvede  ad  acquisire  e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario  per la valutazione degli effetti derivanti dall’introduzione  del  regime assicurativo di cui al comma 1, in particolare:
  8. a) mappatura del territorio per grado di rischio;
  9. b) stima della platea dei soggetti interessati;
  10. c) dati percentuali sull’entita’ dei contributi pubblici  finora

concessi in caso di stato di emergenza;

  1. d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia  di  copertura assicurativa.

Cinque giorni dopo il varo di questo decreto, il 20 maggio, ci fu il terremoto in Emilia con magnitudo inferiore a 6.2 e Monti firmò un decreto per garantire la copertura al cento per cento delle spese per la ricostruzione. L’articolo della legge del 15 maggio che parlava di risarcimenti fu comunque soppresso con la legge n.100 del 12 luglio 2012. Infine, a prescindere da tutte queste cose, il risarcimento dei danni dopo un terremoto si basa sugli effetti delle scosse e non sulla loro magnitudo. È la differenza che si studia a scuola tra la scala Richter che misura la magnitudo locale e la scala Mercalli, una di quelle che misurano l’intensità, cioè i danni fatti dal terremoto. L’esempio classico dei sismologi è questo: un terremoto di magnitudo 7 in mezzo al deserto (e quindi in mezzo al nulla) sta al grado 0 della scala Mercalli, che misura i danni.