Le considerazioni di due persone che votano Si con fierezza

franco-tartaglionemichele-unoL’altro giorno Franco Tartaglione, cui sono legato da un rapporto decennale di stima, simpatia e confronto piacevole, mi domanda :”Ti va di farci una chiacchierata sul quesito referendario?”. Ho acconsentito ed eccovi il risultato:

Gli articoli che vengono cambiati nella Riforma sono 47, anche se 17 riguardano cambiamenti

consequenziali, come ad esempio, togliere il termine provincia o il termine senato.

Principali elementi caratterizzanti la Riforma:

1) Il superamento del bicameralismo paritario / perfetto: il Parlamento continuerà ad articolarsi in

Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e

funzioni in gran parte differenti.

Alla Camera dei deputati – di cui non è modificata la composizione – spetta la titolarità del

rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del Governo.

Il Senato della Repubblica (che mantiene la denominazione vigente) in luogo degli attuali 315

Componenti sarà composto di 95 senatori eletti dai Consigli regionali – in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi – tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio, cui si aggiungono 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni . Di conseguenza,  i Senatori non potranno essere eletti dai Consigli Regionali se prima non siano stati, democraticamente,  scelti dai cittadini in occasione del rinnovo dei medesimi organi .

Nell’ ambito del nuovo procedimento legislativo è introdotto l’istituto del “voto a data certa”, che consente al Governo tempi definiti riguardo ai disegni di legge ritenuti essenziali per l’attuazione del programma di governo. Nel contempo, vengono “costituzionalizzati”i limiti alla decretazione d’urgenza, già previsti a livello di legislazione ordinaria e dalla giurisprudenza costituzionale.

2)L’introduzione del giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali per la Camera e per il Senato e dalla modifica dei quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica.

3) Le modalità di elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale da parte del Parlamento: viene stabilito che essi siano eletti, separatamente, nel numero di tre dalla Camera dei deputati e di due dal Senato (anziché dal Parlamento in seduta comune).

4) Gli istituti di democrazia diretta vengono integrati mediante la previsione di un nuovo quorum per la validità del referendum abrogativo, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori. In tale caso, il quorum è pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Resta fermo,comunque , il quorum di validità  previsto dalla vigente Costituzione che è  pari alla maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000 o da cinque Consigli regionali. Sono introdotti, inoltre, nell’ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, la cui disciplina è affidata ad una apposita legge ordinaria .  Per l’iniziativa legislativa popolare, è elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del corpo elettorale, introducendo l’obbligo da parte del Parlamento di esaminarlo, di approvarlo e/o respingerlo nei tempi, forme e limiti che saranno definiti  nei regolamenti parlamentari.

5) Modifiche rilevanti riguardano il titolo V della parte II della Costituzione che prevedono il riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni e la soppressione della competenza concorrente, con una redistribuzione delle relative materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. L’elenco delle materie di esclusiva competenza statale viene  profondamente modificato, con la individuazione di nuovi ambiti. Di notevole  rilevanza è infine l’introduzione della cosiddetta “clausola di supremazia”, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale a tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale. Sono altresì oggetto di modifica la disciplina del cd. regionalismo differenziato e del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali, che non assicurano l’equilibrio economico- finanziario. Concetto introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano in ossequio al principio : “di chi sbaglia paga”. Viceversa, a richiesta,  alle Regioni virtuose saranno affidate da parte dello Stato ulteriori  deleghe in materia di formazione, lavoro, turismo ecc .  Lo Stato,  finalmente, si riappropria delle competenze riguardanti :

  • La Sanità relativamente alla standardizzazione dei livelli qualitativi dei servizi e dei costi della sanità ( art. 3 e 36 della Costituzione)  comportando, tra l’altro , la riconduzione dei prontuari farmaceutici , attualmente diversificati da Regione a Regione, ad un unico prontuario valido per tutti gli Italiani ;  far si che una SIRINGA venga pagata, in tutta Italia,  allo stesso prezzo; che anche nel mese di Ottobre , Novembre e Dicembre i cittadini italiani possano richiedere analisi cliniche versando il solo ticket e non l’intero importo, ecc;

B)Il Turismo evitando che ogni Regione abbia una propria sede nelle diverse parti del Mondo per propagandare le bellezze ed i prodotti della propria Regione ( spreco di denaro pubblico che potrebbe essere utilizzato per finanziare progetti nel sociale, ricerca, lavoro ecc)

  1. C) I trasporti evitando che dalla Sicilia al Piemonte i trasportatori siano costretti a richiedere tante autorizzazioni per quanti territori regionali deve attraversare ;
  2. D) Opere pubbliche strategiche di interesse nazionale per la cui realizzazione sono richiesti tempi lunghissimi che comportano lievitazioni di costi ecc.( il tempo intercorrente tra l’idea di realizzare un’opera di interesse Nazionale e l’inizio dei lavori è di almeno 7/8 anni . Tempo minimo richiesto per ottenere il consenso di tutte le Regioni interessate ( tralasciando i contrasti politici che si potrebbero verificare dopo le trattative se, nel frattempo, sia intervenuto un cambio di colore politico nel  Governo territoriale;
  3. E) Rifornimenti energetici eccc. ( stesse motivazioni di cui al precedente punto)
  4. F) La revisione del titolo V non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sino alla revisione dei rispettivi statuti, sulla base di intese con gli enti interessati.

6) La soppressione del CNEL e delle PROVINCE

Entrando nel merito del procedimento legislativo , disciplinato dall’art. 70 della Riforma che ha

fatto tanto discutere sia per la sua lunghezza e per la sua “ paventata incomprensione “, riteniamo che lo stesso , in considerazione dei compiti e delle funzioni assegnati al Senato, possa essere così schematizzato :

1) Tutti i disegni di legge presentati alla Camera dei deputati possono essere esaminati dal Senato, se un un terzo dei suoi componenti ne fa richiesta entro dieci giorni dal deposito. Entro i successivi 30 giorni il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. Relativamente alle leggi di bilancio e di stabilità è previsto un automatico passaggio al Senato, che dovrà pronunciarsi entro i successivi 15 giorni . Nel caso in cui lo Stato si debba sostituire alle autonomie regionali per motivi di interesse nazionale, il progetto di legge deve essere necessariamente trasmesso al Senato che dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni, e se la pronuncia avviene con la maggioranza assoluta dei voti, anche la Camera dovrà approvare in via definitiva il provvedimento con la stessa maggioranza dei voti.

2) La funzione legislativa viene esercitata collettivamente dalle due Camere :

  1. a) per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
  2. b) per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche;
  1. c) per i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71;
  2. d) per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni,
  1. e) per la legge che stabilisce le norme generali,le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,
  1. f) per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui

all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120,secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

3)Tutte le altre leggi altre sono approvate dalla Camera dei deputati.

Dal contesto del dibattito “ politico “ a cui stiamo assistendo , si percepisce un diffusa confusione sui contenuti della riforma, sia perché non approfondita sia per valutazioni di carattere propagandistico, non sempre corrette. Pur tuttavia, analizzando i vari quesiti sui quali gli italiani saranno chiamati ad esprimersi , si possono individuare alcuni punti di convergenza o comunque dissensi poco significativi tra i due schieramenti. Ciò, ad esempio,  avviene per quanto riguarda:

1) Soppressione del CNEL ( Consiglio Nazionale per l’Economia e il Lavoro )

2) Sottoesposizione delle leggi elettorali al preventivo vaglio di legittimità da parte della Corte

Costituzionale;

3) Equiparazione degli emolumenti( stipendi , indennità ecc..)  spettanti ai Consiglieri Regionali al Sindaco del rispettivo Comune capoluogo di regione;

4) Ampliamento di deleghe alle Regioni Virtuose e commissariamento di quelle con bilanci dissestati;

5) Eliminazione dei rimborsi elettorali ai Senatori ( e conseguenti vitalizi ) e ai Consiglieri Regionali;

6) Contenimento del numero dei decreti legge da parte del Governo;

7) Introduzione del Referendum propositivo ;

8) Modifiche del quorum per la validità del Referendum in rapporto al numero delle firme raccolte

( 50% più 1 degli elettori se vengono raccolte 500.000 firme, 50% più 1 dei voti validi alla

Camera se vengono raccolte 800.000 firme ) ;

9) Modifiche delle disposizioni riguardanti le leggi di iniziativa popolare : le firme necessarie sono

elevate da 50.000 a 150.000 ; nel contempo viene introdotto l’obbligo per la Camera di

esaminarle in temi certi ed eventualmente approvare o rigettarle;

10) Soppressione delle Province;

Argomenti di contrasto, invece,  ma superabili se si fa prevalere il buon senso sono:

  1. A) Rivisitazione del Federalismo Regionale mediante riduzione delle competenze Regionali e riportando allo Stato quelle che la riforma D’Alema – Lega Nord definiva “ Legislazione concorrente “. Noi riteniamo, che finalmente si faccia un poco di chiarezza in quanto, tra l’altro, viene operata sulla base e nel rispetto delle pronunce della Corte Costituzione, emesse in occasione delle tantissime controversie intervenute tra lo Stato e le Regioni per l’attribuzione di competenza ( spreco di soldi , di tempo ecc.. si pensi alle tante controversie in materia di costruzione di una opera pubblica e i relativi effetti collaterali e diretti : lievitazione dei prezzi di costruzione , di giudizio , tempo sprecato per la Corte che avrebbe potuto impegnarlo diversamente ed in modo più proficuo );
  1. B) Clausola di supremazia : Su proposta del Governo , la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva , qualora siano in gioco esigenze di tutela dell’interesse nazionale o dell’unità giuridica ed economica su tutto il territorio della Repubblica.

A ciò, deve aggiungersi che il riaccentramento legislativo non opera per le Regioni a statuto speciali .

Elementi di maggiore contrasto sono quelli sui quali è molto più difficile avere un giudizio uniforme, sia esso positivo che negativo:

  1. A) Funzioni del Senato :

1) Non voterà la fiducia al Governo ;

2) Esaminerà le leggi di bilancio e di quelle relative all’applicazione della clausola di supremazia ;

3) Voterà in seduta comune le leggi costituzionali ;

4) Non esaminerà più le leggi ordinarie se non richieste ;

  1. B) Composizione del Senato : il nuovo Senato sarà costituito da 74 rappresentanti dei Consigli

regionali e 21 Sindaci, più cinque senatori di nomina del Presidente della Repubblica. Le modalità

di elezione sono da definire con una legge elettorale apposita, ma il nuovo art. 57 prevede che i

Consigli regionali eleggano i senatori “con metodo proporzionale”. I senatori restano in carica fino

a decadenza dei rispettivi Consigli regionali.

Queste modifiche delineano un Senato, la cui funzione è certamente limitata rispetto a oggi e si

focalizza in un ruolo di “Camera delle autonomie” che svolge un ruolo consultivo e di garanzia più

che decisionale.

Si parla di deriva democratica , ma in realtà non troviamo fondata tale affermazione per i seguenti

motivi :

La maggioranza minima richiesta per eleggere il Presidente sarà tre quinti dei votanti ;

quella per eleggere un giudice costituzionale, i tre quinti dei Componenti.

Si richiedono, dunque, 438 voti per eleggere il Presidente della Repubblica su circa 730 tra

deputati e senatori , se votano tutti;

Per eleggere i giudici Costituzionali alla Camera necessitano 378 voti ( 60% )mentre al Senato

60 voti su 100

I Deputati garantiti dall’Italicum sono 340 ; i Senatori che il PD potrebbe avere ( permanendo il governo regionale nelle mani degli attuali 17 Presidenti su 21 Regioni ) sono circa 50 .

Il conto è presto fatto : osservando tutti i deputati e senatori le direttive del partito , mancano 48 voti per eleggere il Presidente della Repubblica ;

mancano 38 voti per eleggere un giudice costituzionale alla Camera e 10 al Senato .

Attualmente per eleggere il Presidente della Repubblica partecipano 1009 componenti : 630 deputati 321 Senatori e 58 consiglieri regionali.Per i primi tre scrutini sono richiesti i 2/3 pari a 672 voti ; a partire dal quarto scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta 505 voti . Alle elezioni politiche del 2001 Berlusconi , che riportò la maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati con 368 seggi su 630 ed al Senato con 176 voti su 315 , avrebbe potuto eleggere il Presidente della Repubblica e i Giudici Costituzionali, sebbene il sistema elettorale all’epoca in vigore fosse stato il Mattarellum.