MARCIANISE: IL GETTONE DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI TORNA A 45 EURO LORDI ANZICHE’ 32

ECCO LA DETERMINA :

PREMESSO
– Che con verbale datato 10/07/2025, n. 10 la commissione consiliare “Statuti, regolamenti,
Bilancio e Programmazione, Affari Generali, Personale, Decentramento Amministrativo”,
chiedeva di valutare l’eventuale annullamento e/o modifica della determinazione dirigenziale
n. 152 del 10/03/2021 con cui veniva rideterminata l’attribuzione del gettone di presenza da
corrispondere ai consiglieri comunali ai sensi dell’articolo 82, comma 2, del decreto
legislativo n. 267/2000;
– Che con tale ultima determinazione si fissava il gettone da corrispondere ai consiglieri
comunali nella misura di € 32,54;
– Che tale quantificazione era stata effettuata decurtando la percentuale del 10% prevista
dall’art. 1, comma 54 della Legge 266/2005, dall’importo previsto alla tabella “A” allegata al
decreto ministeriale n. 119/2000 pari ad € 36,15 e non già dal gettone di presenza in godimento
alla data dei consiglieri comunali;
VISTA
– la deliberazione n. 103/2025/PAR/Chioggia, della Sezione Regionale della Corte dei Conti
per il Veneto;

CONSTATATO
– Che tale deliberazione in risposta ad un quesito posto dal Comune di Chioggia per identica
fattispecie del Comune di Marcianise chiarisce i dubbi interpretativi sulla materia de quo,
nello specifico:
“Nel merito, la Sezione ritiene che, dal coordinamento delle disposizioni contenute nella legge
n. 266/2005 con quelle successivamente intervenute in materia, emerga un quadro in base al
quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di
entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2008, in quanto immodificabili in aumento a partire
dalla suddetta data. Più specificamente, “la misura alla quale fare riferimento è quella
edittale decurtata della percentuale di cui all’art. 1, comma 54 della L. 266/2005, anche sul
presupposto che l’intenzione del legislatore con la norma di cui all’art. 76, comma 3, L.
133/2008 che ha introdotto l’attuale versione dell’art. 82, comma 11, del TUEL, è stata quella
di negare incrementi “delle indennità rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M.
119/2000”
Per venire all’ambito specifico del quesito, vale l’applicazione del principio tempus regit
actum (arg. ex art. 11 preleggi) (ex multis, Cons. St., sez. IV, 30 luglio 2024, n. 6848), per cui
l’atto amministrativo, in questo caso il provvedimento di assegnazione del gettone, soggiace
alla disciplina vigente al tempo della sua adozione. Perciò, gli importi del gettone debbono
considerarsi “cristallizzati” a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del d.l. n.
112/2008, nel senso che vi è soluti retentio.
Ne deriva che le diminuzioni successive alla suddetta data non risultano più astrattamente
possibili.
Vista
la deliberazione n.203/2022 delle Corte dei conti della Lombardia che ha avuto modo di precisare i
seguenti principi di diritto:
“Le maggiorazioni previste dall’art. 2 del d.m. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla
componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione
del 10% dell’indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto,
non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022”;
la deliberazione n.1/2012Corte dei conti a SS.RR. secondo la quale “all’attualità, l’ammontare delle
indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e
degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato
d.l. 112 del 2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per
il 2006”;

 

VERIFICATO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 09/06/2003, l’assise deliberò di fissare il gettone di presenza in favore dei consiglieri comunali in € 50,00;

Che la data della quantificazione del gettone di presenza dei consiglieri comunali risulta antecedente alla data dell’entrata in vigore della Legge 266/2005, al cui art. 1, comma 54, disponeva una riduzione del 10% del gettone di presenza in godimento del consigliere comunale;

Che la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha chiarito che le diminuzioni successive alla suddetta data non risultano più astrattamente possibili, per cui ne discende che la riduzione del 10% andava applicata all’importo del gettone di presenza in godimento e non già dall’importo previsto alla tabella “A” allegata al decreto ministeriale n. 119/2000;

 

TANTO PREMESSO

Preso atto che il conseguente procedimento di spesa spetta alla funzione amministrativa ai sensi ed effetti degli artt. 107 e 183, commi 7,8 e 9 del d.lgs. 267/2000;

Visto

gli artt.183 e 184 del D.Lgs 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

 

 

l’art.107del D.Lgs 267/00 e ss. mm. ed ii.;

il Regolamento Comunale di contabilità;

il decreto del Sindaco n. 6 del 7/2/2025;

la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/3/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027

 

DETERMINA

di quantificare il gettone di presenza dei consiglieri comunali in € 45,00, con decorrenza dalla data della presente determinazione;

di dare atto che tale quantificazione fa riferimento all’importo del gettone di presenza stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 09/06/2003, decurtato del 10% ai sensi ed effetti della Legge 266/2005, al cui art. 1, comma 54;

di dare atto che la maggiore spesa rinveniente da tale incremento trova copertura nel bilancio di previsione 2025-2027;

di demandare all’ufficio personale – parte economica – per i successivi adempimenti di competenza.

 

Il dirigente ad interim del I e II settore

Dott. Salvatore Fattore

Marcianise, 09-10-2025

IL DIRIGENTE

SALVATORE FATTORE

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